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Prestazione energetica edifici: in vigore
il Dpr 59/2009
Dal 1° luglio attestato di
qualificazione per tutti gli immobili. Infrazione UE sulle
compravendite senza certificato
25/06/2009 - È in vigore da oggi il
Dpr n. 59 del 2 aprile 2009
recante il Regolamento che definisce le metodologie di
calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica
degli edifici e degli impianti termici, emanato in
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
Dlgs 192/2005.
Le nuove norme si applicano
all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di
edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme
tecniche nazionali della serie
UNI/TS 11300.
Leggi tutti i contenuti del Dpr n. 59 del 2 aprile 2009.
Il Dpr 59/2009 è uno dei tre decreti
attuativi dei
Dlgs 192/2005 e
311/2006, che recepiscono la
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;
manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c)
dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fisserà i
criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a
cui affidare la certificazione energetica e il Decreto
interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in
attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma
1 del Dlgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative
della certificazione energetica degli edifici e conterrà le
Linee guida nazionali.
GLI OBBLIGHI DAL 1° LUGLIO 2009
Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l’obbligo di redigere
l’attestato di certificazione energetica per le singole
unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o
affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come
previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005.
Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida
nazionali, l’attestato di certificazione energetica è
sostituito dall’attestato di qualificazione energetica,
redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di
competenza contestualmente alla dichiarazione di fine
lavori.
Il Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le
relative disposizioni attuative, si applicano solo alle
Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato
propri provvedimenti in applicazione della direttiva
2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le
Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e
Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi
devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri
provvedimenti con le norme statali (leggi
tutto).
LA PROCEDURA
DI INFRAZIONE UE
L’Italia è stata messa in mora dalla
Commissione europea per aver abolito
-
con l’art. 35 della
legge 133/2008
- l’obbligo di
allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti
di compravendita degli immobili, obbligo previsto dai commi
3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. È quindi venuto
meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione
energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di
redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005. L’Italia
avrà due mesi di tempo per fornire una risposta alla
Commissione (leggi
tutto).
Buongiorno, scrivo per
chiedere un consiglio: sono in procinto di acquistare un
appartamento in una piccola palazzina, che insieme ad altre sei,
costituirà un complesso residenziale in edilizia sostenibile
(così come viene definito nel capitolato).
Ciò che caratterizzerà maggiormente la "
sostenibilità" del complesso sarà la realizzazione di un
impianto di riscaldamento ad energia geotermica ( con
riscaldamento a pavimento per ogni unità abitativa e relativo
contabilizzatore individuale) .Inoltre i muri perimatrali degli
edifici verranno realizzati in "blocco svizzero" con sovrastante
pannello coibente a cappotto. A parte l'impianto geotermico e la
muratura a cappotto ( che mi sembrano comunque già un buon passo
verso l'edilizia sostenibile), nel capitolato non leggo di alcun
altro accorgimento che possa incrementare ancor di più
l'efficienza energetica dell'edificio, se non che in più punti
viene ripetuto che " si porrà particolare cura all'isolamento
temico e acustico al fine di garantire i parametri previsti
dalle nuove leggi e certificazioni sul risparmio energetico" (
un po' generico, mi sembra).Ho chiesto alla cooperativa che ha
in carico il progetto se non sia possibile, indicativamente,
sapere a quale classe apparterrà la palazzina una volta finita,
ma mi è stato detto che per ora non sono in grado di dirlo. Ho
chiesto inoltre se potevo conoscere i valori di transmittenza di
muri, infissi, ecc.. ma anche qui non sono in grado ancora di
rispondermi.
Considerato il mio desiderio di
acquistare , non dico un'abitazione in classe A ( nella zona del
milanese dove mi interessa acquistare non ci sono a tutt'oggi
cantieri che propongono questa tipologia), ma almeno una nuova
casa con una BUONA certificazione, che possa avere anche in un
prossimo futuro un valore aggiunto sul mercato in quanto
energeticamente più efficiente, mi chiedo che strumenti posso
avere per verificare la bontà del progetto. anche rivolgendomi
ad uno dei professionisti della certificazione energetica
indicati nei vostri elenchi,che tipo di documentazione posso
sottoporgli? Che documentazione ulteriore posso " pretendere"
dal committente del progetto? Purtroppo a tutt'oggi questo è
l'unico cantiere della zona dove sono interessata ad acquistare,
che propone qualcosa di nuovo rispetto ai temi della bioedilizia
( anche se in questo caso forse uso un termine improprio) quindi
temo di non avere molta scelta, se non quella di aspettare
ancora qualche anno ( ma quanti?) ed aspettare un cantiere in
vera bioediliza.
Scusandomi per essermi dilungata, chiedo
qualche consiglio o suggerimento su come muovermi .
Grazie
Cordialmente Marina
Deve chiedere una copia della Legge 10/91,
Nella quale trovate la trasmittanza
delle strutture opache verticali, solai e infissi.
Inoltre nella parte finale della
relazione trovate una valore che indica "[i]l'indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale[/i]"
misurato in kWh/m²anno. Una casa in classe A dovrebbe avere un
valore inferiore a 30 come riferimento Casa Clima o 45 se usiamo
la proposta di norma europea prEN15217. Comunque dal 1 °
gennaio 2009 la legge prevede sul nuovo solo tre classi
energetiche A B e C e quindi la 10/91 sarà aggiornata per quei
valori.
Questa relazione è
il primo test per valutare se la società che segue il tutto è
seria o no.
La legge finanziaria 2008
incentivi fiscali
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sul
Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del
28/12/07 e riportata per estratto qui di seguito, limitatamente
ad alcuni commi di interesse energetico e ambientale, proroga
gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto
il 2010 e ne introduce di nuovi. In particolare:
- i Comuni possono introdurre
un'aliquota ICI ridotta, inferiore al 4 per mille, per
coloro che installano impianti energetici da fonte
rinnovabile;
- sono prorogate al 2010 le
agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007, commi 344,
345, 346, 347, 353, 358 e 359 ossia per la
riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di
strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di
finestre comprensive di infissi, l'installazione di
pannelli solari, le sostituzioni di impianti di
riscaldamento con altri dotati di caldaie a
condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori,
l'installazione di motori e inverter ad alta efficienza;
- la stessa detrazione si applica ora
anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento
non a condensazione se effettuata entro il 2009;
- è stata corretta la tabella delle
trasmittanze per le strutture opache orizzontali;
- le detrazioni fiscali possono ora
essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci
anni, a scelta del contribuente;
- non è più necessario l'attestato di
qualificazione (o certificazione) energetica per
l'installazione di finestre comprensive di infissi e di
pannelli solari termici;
- sono previste agevolazioni fiscali
per il gasolio e il gpl utilizzati in zone montane e per
le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o energia
geotermica;
- la detrazione fiscale del 55% si
applica anche alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- il rilascio del permesso di costruire
dal 2009 è subordinato all'installazione di impianti per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
alla certificazione energetica dell'edificio e a
caratteristiche strutturali dell'edificio finalizzate al
risparmio idrico.
L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008). Art. 1 (estratto).
6. All'articolo
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La
deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere
dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta
comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti
passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica o termica per uso domestico,
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi
e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici
solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti
rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione
di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal
comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui
all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è
ubicata la casa coniugale».
20.
Le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle
condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31
dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si
applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale
di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione,
sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è
riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma
21.
21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo
periodo del comma 20.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347,
nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,
recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007
disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
23. La tabella
3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita,
con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:
«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
|
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali |
Finestre comprensive di infissi |
|
Coperture |
Pavimenti |
|
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
|
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
|
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
|
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
|
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
|
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
24. Ai fini di
quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per
la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma
344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i
valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del
comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita
in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a
tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del
contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione
di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari,
e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la
documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b),
della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
240. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl
impiegati in zone montane e in altri specifici territori
nazionali di cui all’articolo 5 del decreto legge 1°ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6
del medesimo decreto legge.
286. Le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
si applicano, nella misura e alle condizioni previste,anche alle
spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia.
288. A decorrere dall’anno
2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è
subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così
come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n.
192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali
dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego
delle acque meteoriche.
289.
All’articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, il comma1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui
al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve
essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione,
l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una
produzione energetica non inferiore a 1 kWper ciascuna unità
abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica
dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione
superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima è di 5kW».
La legge finanziaria
2007
La legge 27 dicembre 2006 n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato",
pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
299 del 27/12/06 e
riportata qui di seguito per estratto
limitatamente ai commi da 344 a 365, dispone interessanti
incentivi per il risparmio energetico che in molti casi coprono
più della metà dei costi che dovremmo sostenere.
In particolare è prevista una detrazione fiscale del 55% delle
spese sostenute per:
-
riduzione delle
dispersioni termiche degli edifici (commi 344 e 345);
-
installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma
346);
-
installazione di
caldaie a condensazione (comma 347);
-
costruzione di nuovi
edifici ad altissima efficienza energetica (comma 351).
E' prevista, invece, una
detrazione del 20% per:
-
acquisto di
frigoriferi o congelatori ad alta efficienza (comma
353);
-
acquisto di televisori
dotati di sintonizzatore digitale integrato (comma 357);
-
installazione di
motori elettrici ad alta efficienza o variatori di
velocità (commi 358 e 359).
E' prevista, infine, una
detrazione del 36% per:
-
sostituzione, nel
settore commerciale, di apparecchi illuminanti e lampade
a incandescenza con altri/e ad alta efficienza e
installazione di regolatori di flusso luminoso (comma
354).
Da ultimo, si noti che sono
anche finanziati interventi di carattere sociale da parte degli
enti locali per ridurre i costi energetici a carico di soggetti
economicamente svantaggiati (comma 364).
Per i
dettagli, si rimanda alla lettura degli opuscoli e delle pagine
specifiche di questo sito. E' disponibile anche il
testo integrale della Finanziaria con i
relativi allegati (pdf 16,3
MB). Si noti che dovrà essere modificata la tab. 3 relativa al
comma 345 in quanto non corretta.
L. 27/12/06 n. 296. Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007).
...(omissis)...
344. Per le
spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
ad interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di
energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture
opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in
tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano
rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in
W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, relative all' installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, per interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fmo a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347
e' concessa con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle
relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e
successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le
seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e'
asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e
penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica
dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o
dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di
qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni
di energia primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i
corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla
normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano
fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende
anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare,
a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la
certificazione energetica, ovvero per l'attestato di
qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si
applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le
disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346
e 347.
350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio
del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione
dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire
una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna
unita' abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi
complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a
10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31
dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio
inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno
diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi
sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno
di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate
le condizioni e le modalita' per l'accesso e l'erogazione
dell'incentivo, nonche' i valori limite relativi al fabbisogno
di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro
combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non
inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una
quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200
euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel
settore del commercio che effettuano interventi di efficienza
energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una
ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento
dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi
illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o
uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad
incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purche'
alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico,
maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi
illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con
apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o
uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad
alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di
regolatori del flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle
imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.
356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi
televisivi in vista della migrazione della televisione analogica
alla televisione digitale, agli utenti del servizio di
radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno
2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una
quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31
dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un
importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un
apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale
integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, si assume, quale imposta del
periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata
senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del
presente comma.
358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata
efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche'
per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata
efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta
una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in
un'unica rata.
359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, per l'acquisto e 356. l'installazione di variatori di
velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa
tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una
quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500
euro per intervento, in un'unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono
rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di
velocita' (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa
massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di
velocita' (inverter) di cui ai medesimi commi, nonche' le
modalita' per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357,
358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in
materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono
rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine
di garantire il rispetto del principio di neutralita'
tecnologica e la compatibilita' con le piattaforme trasmissive
esistenti, nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto
disposto al medesimo comma 357.
362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e
combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del
prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore
di riferimento previsto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e' destinato, nel
limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un
apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di
efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura
energetica per finalita' sociali.
363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il
triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di
euro annui.
364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti le condizioni, le modalita' e i termini
per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da
destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale,
da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture
di energia per usi civili a favore di clienti economicamente
disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di
euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di
efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.
365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma
364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli
enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione,
ove non siano gia' esistenti, di strutture amministrative,
almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la
gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi
possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui
al comma 362.
...(omissis)...

...(omissis)...
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agevolazioni
fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
a suo tempo previste dall’articolo 1 della legge n. 449 del
1997, e via via prorogate con successive disposizioni normative.
Il comma 387 dell’ultima legge finanziaria si articola in
due parti: la lettera a) fa riferimento alle detrazioni Irpef
del 36%, e la lettera b) all’applicazione dell’Iva agevolata del
10%.
Il comma 388, invece, ripete l’obbligo, già sancito
dall’articolo 35, comma 19, del decreto legge n. 223/2006, di
evidenziare in fattura, a partire dal 4 luglio scorso, il costo
della manodopera.
Tenuto conto delle frequenti innovazioni normative a cui è stata
sottoposta la materia, si ritiene utile riassumere le modifiche
intervenute nel corso dell’ultimo anno, considerato che le
agevolazioni dovranno essere utilizzate nella dichiarazione per
l’anno 2006, da presentare nel 2007, secondo le disposizioni in
vigore nel momento del pagamento dei lavori, ai fini della
detrazione Irpef, o nel momento del pagamento o, se antecedente
quello della emissione della fattura, ai fini dell’applicazione
dell’Iva ordinaria o agevolata al 10%.
Nel corso del 2006 le agevolazioni in argomento sono state così
articolate:
- dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006 – detrazioni Irpef
del 41% e Iva ordinaria al 20%;
- dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, ulteriormente
prorogato dalla Finanziaria al 31 dicembre 2007 – detrazioni
Irpef del 36% e Iva agevolata al 10%.
La circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 ha precisato che le
agevolazioni Irpef e Iva sono correlate, nel senso che alla
detrazione Irpef del 41% corrisponde sempre un’Iva ordinaria del
20%, così come a una Irpef del 36% corrisponde sempre un’Iva
agevolata del 10%. Sempre sussistendo, naturalmente, le
condizioni richieste dalle rispettive normative e sempre con
riferimento agli stessi lavori.
Pertanto, il contribuente che ha sostenuto, nell’arco del 2006,
costi di ristrutturazione, potrà usufruire della detrazione del
41%, per i bonifici effettuati antecedentemente al 1° ottobre
2006, e di quella del 36%, per i pagamenti effettuati a partire
da tale data.
Le altre novità introdotte nel corso dell’anno sono:
- la riduzione, a partire dal 1° ottobre 2006, dell’importo
massimo di spesa ammessa all’agevolazione. Il limite di costo su
cui calcolare la detrazione, da quella data, è stato ridotto a
complessivi 48mila euro per ogni immobile. Fino al 30 settembre
2006, la spesa massima ammessa al beneficio era sempre di 48mila
euro, ma riferita a ciascun contribuente ed, eventualmente, a
ogni immobile. Ciò vuol dire, ad esempio, che due coniugi, nella
prossima dichiarazione dei redditi, potranno usufruire di una
detrazione su un importo di 48mila euro ciascuno, per le spese
sostenute fino al 30 settembre 2006. Se essi hanno avuto due
abitazioni da ristrutturare, potranno, cioè, effettuare il
calcolo su un ammontare massimo di spesa di 96.000,00 euro
ciascuno. Per i costi sostenuti a partire dal 1° ottobre 2006,
come già detto, ciò non sarà più possibile. Si rammenta,
inoltre, che nel caso di prosecuzione dei lavori iniziati in
anni precedenti, il limite di 48mila euro deve essere riferito
al costo complessivo della ristrutturazione. Pertanto, se nel
2005 sono state sostenute spese, ad esempio, per 15mila euro,
nel corso del 2006 può essere utilizzata una capienza residua di
soli 33mila euro;
- la necessità di indicare nella fattura (anche di acconto), a
partire dal 4 luglio 2006, il costo della manodopera. Nella
risposta del 20 dicembre 2006 a una interrogazione parlamentare,
è stato precisato che per costo della manodopera deve intendersi
il costo sia della manodopera impiegata direttamente sia di
quella eventualmente impiegata da appaltatori o subappaltatori e
da questi comunicato. La mancata osservanza di tale obbligo
comporta la decadenza dai benefici.
Le novità apportate nel corso del 2006 non hanno modificato la
disciplina generale della detrazione, prevista dall’articolo 1,
legge 449/1997, e successive modificazioni, che, rammentiamo, si
applica:
- ai costi sostenuti dal possessore o dal detentore per
interventi di manutenzione ordinaria eseguite sulle parti comuni
di fabbricati residenziali;
- ai costi sostenuti dal possessore o dal detentore per
interventi di manutenzione straordinaria, restauri e opere di
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati
sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole
abitazioni, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e
relative pertinenze;
- ai costi di costruzione (come da dichiarazione rilasciata dal
costruttore) di box o posti auto pertinenziali, anche a
proprietà comune;
- ai costi di ristrutturazione edilizia, presuntivamente
determinati nella misura del 25% del costo di acquisto
dichiarato in atto, di abitazioni facenti parte di edifici
interamente ristrutturati da parte di imprese o cooperative
edilizie, direttamente o tramite subappalti a imprese dello
stesso settore. Per questa agevolazione non è stata prevista
alcuna proroga nella Finanziaria. Tuttavia, continua ad
applicarsi alle abitazioni acquistate entro il 30 giugno del
2007, per ristrutturazioni terminate entro il 31 dicembre del
2006;
- ai costi sostenuti dal possessore o dal detentore per la messa
a norma degli edifici, per quanto riguarda gli impianti
elettrici e a gas, per la eliminazione delle barriere
architettoniche, per la prevenzione di atti illeciti da parte di
terzi, per la cablatura degli edifici, per il contenimento
dell’inquinamento acustico degli edifici, per il conseguimento
di risparmi energetici, per l’adozione di misure antisismiche,
per la prevenzione di infortuni domestici e per la bonifica
dell’amianto.
Rimangono immutati gli adempimenti necessari alla fruizione del
beneficio, stabiliti dal decreto18 febbraio 1998, n. 41 e
successive modifiche.
L’Iva agevolata transitoria del 10%
La lettera b) del comma 387 proroga al 31 dicembre del 2007
l’Iva agevolata del 10%, prevista dall’articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Questa
agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno
per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Sui beni
cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29
dicembre 1999, l’aliquota agevolata si applica fino a
concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa
all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti
beni.
L’Iva agevolata transitoria del 10% non si applica:
- alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore
d’opera che del committente;
- alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello
che esegue i lavori;
- alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione,
consulenza, eccetera;
- alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che
segue i lavori.
L’Iva del 10% a regime
L’agevolazione sopra indicata non esclude la possibilità per il
contribuente di ricorrere all’aliquota ordinaria del 10%
prevista a regime, quindi senza termine di scadenza, dalla voce
n. 127-quaterdecies della tabella A, parte terza, allegata al
Dpr 633/72. Tuttavia, la portata della citata norma è diversa da
quella prevista per l’Iva transitoria, e non sempre
sovrapponibile a essa, ai fini di una eventuale scelta da parte
del contribuente.
L’Iva ordinaria del 10% si applica agli interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione,
quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Si applica
alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o
d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle
materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione
degli interventi stessi.
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