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... Una risposta alle vostre domande...

Prestazione energetica edifici: in vigore il Dpr 59/2009
Dal 1° luglio attestato di qualificazione per tutti gli immobili. Infrazione UE sulle compravendite senza certificato

25/06/2009 - È in vigore da oggi il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.
 
Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300.

Leggi tutti i contenuti del Dpr n. 59 del 2 aprile 2009.
 
Il Dpr 59/2009 è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, che recepiscono la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali.
 
 
GLI OBBLIGHI DAL 1° LUGLIO 2009
Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
 
Il Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali (leggi tutto).

  
LA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE
L’Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea per aver abolito - con l’art. 35 della legge 133/2008 - l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. È quindi venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005. L’Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta alla Commissione (leggi tutto).

 

 

Buongiorno, scrivo per chiedere un consiglio: sono in procinto di acquistare un appartamento in una piccola palazzina, che insieme ad altre sei, costituirà un complesso residenziale in edilizia sostenibile

(così come viene definito nel capitolato).
Ciò che caratterizzerà maggiormente la " sostenibilità" del complesso sarà la realizzazione di un impianto di riscaldamento ad energia geotermica ( con riscaldamento a pavimento per ogni unità abitativa e relativo contabilizzatore individuale) .Inoltre i muri perimatrali degli edifici verranno realizzati in "blocco svizzero" con sovrastante pannello coibente a cappotto. A parte l'impianto geotermico e la muratura a cappotto ( che mi sembrano comunque già un buon passo verso l'edilizia sostenibile), nel capitolato non leggo di alcun altro accorgimento che possa incrementare ancor di più l'efficienza energetica dell'edificio, se non che in più punti viene ripetuto che " si porrà particolare cura all'isolamento temico e acustico al fine di garantire i parametri previsti dalle nuove leggi e certificazioni sul risparmio energetico" ( un po' generico, mi sembra).Ho chiesto alla cooperativa che ha in carico il progetto se non sia possibile, indicativamente, sapere a quale classe apparterrà la palazzina una volta finita, ma mi è stato detto che per ora non sono in grado di dirlo. Ho chiesto inoltre se potevo conoscere i valori di transmittenza di muri, infissi, ecc.. ma anche qui non sono in grado ancora di rispondermi.
Considerato il mio desiderio di acquistare , non dico un'abitazione in classe A ( nella zona del milanese dove mi interessa acquistare non ci sono a tutt'oggi cantieri che propongono questa tipologia), ma almeno una nuova casa con una BUONA certificazione, che possa avere anche in un prossimo futuro un valore aggiunto sul mercato in quanto energeticamente più efficiente, mi chiedo che strumenti posso avere per verificare la bontà del progetto. anche rivolgendomi ad uno dei professionisti della certificazione energetica indicati nei vostri elenchi,che tipo di documentazione posso sottoporgli? Che documentazione ulteriore posso " pretendere" dal committente del progetto? Purtroppo a tutt'oggi questo è l'unico cantiere della zona dove sono interessata ad acquistare, che propone qualcosa di nuovo rispetto ai temi della bioedilizia ( anche se in questo caso forse uso un termine improprio) quindi temo di non avere molta scelta, se non quella di aspettare ancora qualche anno ( ma quanti?) ed aspettare un cantiere in vera bioediliza.
Scusandomi per essermi dilungata, chiedo qualche consiglio o suggerimento su come muovermi .
Grazie  Cordialmente Marina

 

Deve chiedere una copia della Legge 10/91,
Nella quale trovate la trasmittanza delle strutture opache verticali, solai e infissi.
Inoltre nella parte finale della relazione trovate una valore che indica "[i]l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale[/i]" misurato in kWh/m²anno. Una casa in classe A dovrebbe avere un valore inferiore a 30 come riferimento Casa Clima o 45 se usiamo la proposta di norma europea prEN15217.  Comunque dal 1 ° gennaio 2009 la legge prevede sul nuovo solo tre classi energetiche A B e C e quindi la 10/91 sarà aggiornata per quei valori.
Questa relazione è il primo test per valutare se la società che segue il tutto è seria o no.

La legge finanziaria 2008 incentivi fiscali  

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/07 e riportata per estratto qui di seguito, limitatamente ad alcuni commi di interesse energetico e ambientale, proroga gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 e ne introduce di nuovi. In particolare:

  1. i Comuni possono introdurre un'aliquota ICI ridotta, inferiore al 4 per mille, per coloro che installano impianti energetici da fonte rinnovabile;
  2. sono prorogate al 2010 le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347, 353, 358 e 359 ossia per la riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione di pannelli solari, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori, l'installazione di motori e inverter ad alta efficienza;
  3. la stessa detrazione si applica ora anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento non a condensazione se effettuata entro il 2009;
  4. è stata corretta la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali;
  5. le detrazioni fiscali possono ora essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del contribuente;
  6. non è più necessario l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici;
  7. sono previste agevolazioni fiscali per il gasolio e il gpl utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o energia geotermica;
  8. la detrazione fiscale del 55% si applica anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
  9. il rilascio del permesso di costruire dal 2009 è subordinato all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell'edificio e a caratteristiche strutturali dell'edificio finalizzate al risparmio idrico.

L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 1 (estratto).

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:
«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)

Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali Finestre comprensive di infissi
Coperture Pavimenti
A 0,72 0,42 0,74 5,0
B 0,54 0,42 0,55 3,6
C 0,46 0,42 0,49 3,0
D 0,40 0,35 0,41 2,8
E 0,37 0,32 0,38 2,5
F 0,35 0,31 0,36 2,2

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto legge 1°ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legge.

286. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste,anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

289. All’articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kWper ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5kW».

 

La legge finanziaria 2007

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/06 e riportata qui di seguito per estratto limitatamente ai commi da 344 a 365, dispone interessanti incentivi per il risparmio energetico che in molti casi coprono più della metà dei costi che dovremmo sostenere.

In particolare è prevista una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per:

  1. riduzione delle dispersioni termiche degli edifici (commi 344 e 345);

  2. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);

  3. installazione di caldaie a condensazione (comma 347);

  4. costruzione di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica (comma 351).

E' prevista, invece, una detrazione del 20% per:

  1. acquisto di frigoriferi o congelatori ad alta efficienza (comma 353);

  2. acquisto di televisori dotati di sintonizzatore digitale integrato (comma 357);

  3. installazione di motori elettrici ad alta efficienza o variatori di velocità (commi 358 e 359).

E' prevista, infine, una detrazione del 36% per:

  1. sostituzione, nel settore commerciale, di apparecchi illuminanti e lampade a incandescenza con altri/e ad alta efficienza e installazione di regolatori di flusso luminoso (comma 354).

Da ultimo, si noti che sono anche finanziati interventi di carattere sociale da parte degli enti locali per ridurre i costi energetici a carico di soggetti economicamente svantaggiati (comma 364).

Per i dettagli, si rimanda alla lettura degli opuscoli e delle pagine specifiche di questo sito. E' disponibile anche il testo integrale della Finanziaria con i relativi allegati (pdf 16,3 MB). Si noti che dovrà essere modificata la tab. 3 relativa al comma 345 in quanto non corretta.

L. 27/12/06 n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

...(omissis)...

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e' concessa con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unita' abitativa".

351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita' per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

354. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purche' alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.

356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.

357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.

358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.

359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e 356. l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.

360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocita' (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocita' (inverter) di cui ai medesimi commi, nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica e la compatibilita' con le piattaforme trasmissive esistenti, nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.

362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e' destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalita' sociali.

363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.

365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano gia' esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.

...(omissis)...

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Cosa si intende per "riscaldamento climatico autonomo satellitare"

10 10 2006

Sul fronte della gestione autonoma ed individuale del calore prodotto, l'unità satellitare (contabilizzatore) funge da terminale a disposizione di ogni singola unità abitativa, in modo tale che dell' energia a disposizione ogni utenza possa prelevarne la quantità voluta.

                 

Quali sono i vantaggi del riscaldamento a pavimento

10 10 2006

Innanzitutto un clima ambientale uniforme per tutta la singola unità immobiliare, non garantito dall' ormai superato tipo di riscaldamento a radiatori, inoltre, dal punto di vista dell' igiene e della salute, il riscaldamento a pavimento ha caratteristiche estremamente interessanti: prima tra tutte, essendo il pavimento anche il corpo scaldante, l' estrema facilità nella pulizia dello stesso. Inoltre la bassa differenza di temperatura tra pavimento e ambiente (circa 3/4° C) non provoca moti convettivi e riduce notevolmente il sollevamento della polvere, e con essa anche dei batteri che possono causare allergie. E' infine importante sapere che i pavimenti scaldati sottraggono ai batteri, in particolare agli acari della polvere, il loro elemento vitale, cioè l' umidità.

                 

Avete previsto un' integrazione di energia per mezzo di pannelli solari

15 11 2006

Si, nella struttura di Mariano C.se è stata prevista un integrazione di energia tramite pannelli solari per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria, ed è stata riservata un area comune per la futura posa di altri pannelli solari/fotovoltaici per l integrazione con l' impianto di riscaldamento/elettrico.

                 

Meglio i balconi chiusi o aperti

18 11 2006

Dipende dalle situazioni. Noi preferiamo adottare la situazione chiusa ed aperta, perchè permette di stendere i panni senza che dalla strada diano particolare fastidio al decoro e nello stesso tempo il giro d'aria affretta l'asciugatura.

 

Che incidenza avrà l' ascensore sulle spese condominiali

18 11 2006

L' incidenza dell' ascensore sulle spese condominiali (Mariano C.se) sarà praticamente nulla;  L' innovativo sistema di gestione e recupero dell' energia consente di risparmiare sui costi di allacciamento e di esercizio: sono necessari solo 0,7 Kw di potenza alla tensione di 220 V per il suo funzionamento e grazie a un sistema originale di batterie, garantisce il normale funzionamento fino a 200 fermate anche in caso di prolungato black-out.

 

Cosa vuol dire raffrescamento effetto cantina

20 12 2006

sfruttando l'impianto del riscaldamento a pavimento, l'acqua nel periodo estivo circola a bassa temperatura  e provoca un' abbassamento della calura all'interno dell'alloggio. Il tutto, coadiuvato da un deumidificatore che toglie umidità, crea all'interno dell'alloggio, il così detto effetto cantina che non ha spifferri o aria fredda direzionata ma irraggia il fresco allo stesso modo del calore invernale.

 

Cappotto Termico e Gasbeton

15 01 2007

L'innovazione ponderata è sinonimo di Arkè dal greco il principio. Per Mariano C.se abbiamo preso tre materiali e preparato un pacchetto certificato di ottima fattura per il tamponamento perimetrale.

1) Cappotto termico sp. 8 cm. colorato in finitura che garantisce un ottimo isolamento termico ed anche in parte acustico (eliminazione dei ponti termici).

2) Gasbeton materiale prodotto in Italia da RDB spa ma usato da più di 75 anni nei paesi nordici, che garantisce un'ulteriore isolamento sia termico che acustico oltre ad una consistenza muraria; segue una camera d'aria per le condense di circa 2 cm.

3) Tavolato in cotto, struttura in mattone forato più intonaco, che ci permette anche di non cambiare le abitudini più comuni per le opere di modifiche interne, arredamento e personalizzazione degli ambienti.

 La finanziaria 2007 dice che in caso di ristrutturazione per ottenere il rimborso del 55% di debba certificare un risparmio energetico dell'edificio pari al 50%, il nostro pacchetto supera abbondantemente di un 20 - 25% tale valore. Calcoliamo un fabbisogno calorico nel nuovo edificio di Mariano pari a circa 120.000 + 60.000 K.cal., contro uno classico di 600.000 K.cal. (20 caldaiette x 30.000 K.cal. = 600.000 K.cal.)

 

Posso usufruire della detrazione del 36% per l'acquisto del box

15 01 2007

agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a suo tempo previste dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e via via prorogate con successive disposizioni normative.

Il comma 387 dell’ultima legge finanziaria si articola in due parti: la lettera a) fa riferimento alle detrazioni Irpef del 36%, e la lettera b) all’applicazione dell’Iva agevolata del 10%.

Il comma 388, invece, ripete l’obbligo, già sancito dall’articolo 35, comma 19, del decreto legge n. 223/2006, di evidenziare in fattura, a partire dal 4 luglio scorso, il costo della manodopera.

Tenuto conto delle frequenti innovazioni normative a cui è stata sottoposta la materia, si ritiene utile riassumere le modifiche intervenute nel corso dell’ultimo anno, considerato che le agevolazioni dovranno essere utilizzate nella dichiarazione per l’anno 2006, da presentare nel 2007, secondo le disposizioni in vigore nel momento del pagamento dei lavori, ai fini della detrazione Irpef, o nel momento del pagamento o, se antecedente quello della emissione della fattura, ai fini dell’applicazione dell’Iva ordinaria o agevolata al 10%.

Nel corso del 2006 le agevolazioni in argomento sono state così articolate:

- dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006 – detrazioni Irpef del 41% e Iva ordinaria al 20%;

- dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, ulteriormente prorogato dalla Finanziaria al 31 dicembre 2007 – detrazioni Irpef del 36% e Iva agevolata al 10%.
La circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 ha precisato che le agevolazioni Irpef e Iva sono correlate, nel senso che alla detrazione Irpef del 41% corrisponde sempre un’Iva ordinaria del 20%, così come a una Irpef del 36% corrisponde sempre un’Iva agevolata del 10%. Sempre sussistendo, naturalmente, le condizioni richieste dalle rispettive normative e sempre con riferimento agli stessi lavori.
Pertanto, il contribuente che ha sostenuto, nell’arco del 2006, costi di ristrutturazione, potrà usufruire della detrazione del 41%, per i bonifici effettuati antecedentemente al 1° ottobre 2006, e di quella del 36%, per i pagamenti effettuati a partire da tale data.

Le altre novità introdotte nel corso dell’anno sono:
- la riduzione, a partire dal 1° ottobre 2006, dell’importo massimo di spesa ammessa all’agevolazione. Il limite di costo su cui calcolare la detrazione, da quella data, è stato ridotto a complessivi 48mila euro per ogni immobile. Fino al 30 settembre 2006, la spesa massima ammessa al beneficio era sempre di 48mila euro, ma riferita a ciascun contribuente ed, eventualmente, a ogni immobile. Ciò vuol dire, ad esempio, che due coniugi, nella prossima dichiarazione dei redditi, potranno usufruire di una detrazione su un importo di 48mila euro ciascuno, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006. Se essi hanno avuto due abitazioni da ristrutturare, potranno, cioè, effettuare il calcolo su un ammontare massimo di spesa di 96.000,00 euro ciascuno. Per i costi sostenuti a partire dal 1° ottobre 2006, come già detto, ciò non sarà più possibile. Si rammenta, inoltre, che nel caso di prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti, il limite di 48mila euro deve essere riferito al costo complessivo della ristrutturazione. Pertanto, se nel 2005 sono state sostenute spese, ad esempio, per 15mila euro, nel corso del 2006 può essere utilizzata una capienza residua di soli 33mila euro;

- la necessità di indicare nella fattura (anche di acconto), a partire dal 4 luglio 2006, il costo della manodopera. Nella risposta del 20 dicembre 2006 a una interrogazione parlamentare, è stato precisato che per costo della manodopera deve intendersi il costo sia della manodopera impiegata direttamente sia di quella eventualmente impiegata da appaltatori o subappaltatori e da questi comunicato. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la decadenza dai benefici.

Le novità apportate nel corso del 2006 non hanno modificato la disciplina generale della detrazione, prevista dall’articolo 1, legge 449/1997, e successive modificazioni, che, rammentiamo, si applica:

- ai costi sostenuti dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione ordinaria eseguite sulle parti comuni di fabbricati residenziali;

- ai costi sostenuti dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione straordinaria, restauri e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole abitazioni, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e relative pertinenze;

- ai costi di costruzione (come da dichiarazione rilasciata dal costruttore) di box o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

- ai costi di ristrutturazione edilizia, presuntivamente determinati nella misura del 25% del costo di acquisto dichiarato in atto, di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da parte di imprese o cooperative edilizie, direttamente o tramite subappalti a imprese dello stesso settore. Per questa agevolazione non è stata prevista alcuna proroga nella Finanziaria. Tuttavia, continua ad applicarsi alle abitazioni acquistate entro il 30 giugno del 2007, per ristrutturazioni terminate entro il 31 dicembre del 2006;

- ai costi sostenuti dal possessore o dal detentore per la messa a norma degli edifici, per quanto riguarda gli impianti elettrici e a gas, per la eliminazione delle barriere architettoniche, per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, per la cablatura degli edifici, per il contenimento dell’inquinamento acustico degli edifici, per il conseguimento di risparmi energetici, per l’adozione di misure antisismiche, per la prevenzione di infortuni domestici e per la bonifica dell’amianto.
Rimangono immutati gli adempimenti necessari alla fruizione del beneficio, stabiliti dal decreto18 febbraio 1998, n. 41 e successive modifiche.

L’Iva agevolata transitoria del 10%
La lettera b) del comma 387 proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva agevolata del 10%, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

L’Iva agevolata transitoria del 10% non si applica:
- alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del committente;
- alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera;
- alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori.

L’Iva del 10% a regime
L’agevolazione sopra indicata non esclude la possibilità per il contribuente di ricorrere all’aliquota ordinaria del 10% prevista a regime, quindi senza termine di scadenza, dalla voce n. 127-quaterdecies della tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72. Tuttavia, la portata della citata norma è diversa da quella prevista per l’Iva transitoria, e non sempre sovrapponibile a essa, ai fini di una eventuale scelta da parte del contribuente.

L’Iva ordinaria del 10% si applica agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.
 

Il comfort acustico  08.02.2007

 

In termini generali possiamo definire il comfort acustico come la condizione in cui un soggetto non sia disturbato nella sua attività dalla presenza di altri suoni e non subisca danni all'apparato uditivo provocati da una esposizione più o meno prolungata a fonti di rumore.
La difesa dal rumore è una esigenza primaria; l'esposizione al rumore, infatti, provoca disturbo psicologico e ostacola lo svolgimento delle normali attività di un essere umano, riducendone il rendimento e la capacità di concentrazione. Inoltre puo avere effetti nocivi sulla salute sia fisica che psichica degli uomini: dal punto di vista fisico può provocare danni all'udito (fino alla sordità), problemi di equilibrio e senso di vertigine, senso di strodimento ed emicranie, disturbi all'apparato cardiocircolatorio e a quello digerente; dal punto di vista psicologico provoca irritabilità, stati di angoscia e alienazione, alterazioni del ciclo del sonno.

Nel caso di un ambiente confinato possiamo distinguere le fonti esterne all'edificio dalle fonti interne.
Le fonti esterne sono essenzialmente costituite dal traffico veicolare e dalla eventuale presenza, in prossimità dell'edificio, di attività produttive industriali. Il rumore prodotto da tali fonti si propaga per via aerea e poi penetra all'interno dell'edificio attraverso il suo involucro; le caratteristiche tecnologiche e costruttive delle frontiere risultano determinanti nell'offrire una maggiore o minore resistenza alla diffusione verso l'interno delle onde sonore provenienti dall'esterno. In questo senso le aperture (finestre, griglie di aerazione) rappresentano i punti deboli dell'edificio nella difesa dal rumore.
Le fonti di rumore interne, che possono riguardare specificatamente l'ambiente oggetto di studio o altri ambienti dello stesso edificio, sono gli impianti (ascensori, montacarichi, l'impianto idraulico, ecc.), gli elettrodomestici, le apparecchiature radio-televisive, voci e grida degli occupanti l'edificio. In questo caso la propagazione avviene sia per via aerea sia attraverso le parti solide della costruzione.

Il criterio di valutazione del comfort acustico fa riferimento al concetto di livello sonoro. Il livello della pressione sonora (che si misura in decibel, dB) rappresenta l'incremento in scala logaritmica della pressione dell'aria rispetto ad una situazione di quiete dell'aria stessa. In relazione al tipo di ambiente e all'attività svolta in tale ambiente viene definito un livello sonoro di normale tollerabilità, ovvero una soglia massima di rumore ritenuta accettabile perchè non provoca disagio sull'utente. Il superamento di tale soglia porta alla perdita della condizione di benessere.

 

Riqualificazione energetica degli edifici  08.02.2007

 
Detrazione dall’Irpef del 55% delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici; per l’installazione di coperture, pavimenti e infissi e di pannelli solari per la produzione di acqua calda; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione, e di adeguamento della rete di distribuzione (commi 344-350); Un contributo pari al 55% degli extra-costi sostenuti spetterà a chi farà interventi su nuove costruzioni, di volumetria superiore a 10.000 mc, iniziati entro il 31 dicembre 2007 e terminati entro i tre anni successivi, a ridotto fabbisogno di energia commi (351-352).
 
 
 
   

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